Franchisor estero e trattamento IVA dei canoni pagati dall'affiliato italiano

Canoni di franchising a un franchisor estero: territorialità IVA, obblighi dell’affiliato italiano, eccezioni e documenti da confrontare.

Quando il canone corrisposto dall’affiliato italiano remunera una prestazione di servizi e l’affiliato agisce come soggetto passivo stabilito in Italia, la prestazione si considera effettuata nel territorio dello Stato. Se il franchisor è un soggetto non residente, gli obblighi IVA relativi alla prestazione territorialmente rilevante in Italia sono adempiuti dal committente italiano. Il punto decisivo non è il solo nome attribuito al pagamento nel contratto — royalty, fee periodica o contributo — ma ciò che quel corrispettivo remunera e il ruolo IVA concreto dell’affiliato.

Per un franchisor stabilito in un altro Stato membro dell’Unione europea, l’articolo 17 rinvia espressamente agli articoli 46 e 47 del D.L. 331/1993 per gli obblighi di fatturazione e registrazione del committente. La conclusione cambia se l’operazione è resa o ricevuta tramite una stabile organizzazione in Italia, oppure se una componente contrattuale rientra nelle prestazioni particolari disciplinate dall’articolo 7-quater del D.P.R. 633/1972.

In sintesi

  • Un canone che remunera un servizio reso a un affiliato soggetto passivo stabilito in Italia è territorialmente rilevante in Italia.
  • L’affiliato persona fisica rileva come soggetto passivo solo quando riceve il servizio nell’esercizio dell’impresa, arte o professione.
  • Per il servizio reso dal franchisor non residente, gli obblighi IVA ricadono sul committente italiano alle condizioni previste dall’articolo 17.
  • Se il franchisor è stabilito in un altro Stato membro UE, fatturazione e registrazione seguono il rinvio agli articoli 46 e 47 del D.L. 331/1993.
  • Una stabile organizzazione italiana coinvolta nell’operazione e le prestazioni derogatorie dell’articolo 7-quater richiedono un esame separato.

Da quale dato parte il trattamento IVA del canone

Nel rapporto di affiliazione commerciale possono convivere più flussi: una fee di ingresso, canoni periodici per l’uso del sistema e del marchio, contributi per attività comuni, forniture di beni o prestazioni ulteriori. Ai fini della territorialità, non è prudente far discendere un unico trattamento dall’etichetta contrattuale di “royalty”. Occorre prima identificare la singola componente che viene pagata e stabilire se remunera una prestazione di servizi.

Se questa condizione è presente, l’articolo 7-ter, comma 1, lettera a), colloca la prestazione nel territorio dello Stato quando è resa a un soggetto passivo stabilito in Italia. La definizione di soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato comprende il soggetto domiciliato o residente in Italia che non abbia stabilito il domicilio all’estero e, limitatamente alle operazioni rese o ricevute, la stabile organizzazione italiana di un soggetto estero.

Per l’affiliato che opera attraverso impresa, società o attività professionale, la verifica riguarda la sua posizione di committente nell’operazione concreta. Se invece l’affiliato è una persona fisica, l’articolo 7-ter precisa che è soggetto passivo limitatamente alle prestazioni ricevute agendo nell’esercizio dell’attività. Questo passaggio evita di applicare automaticamente la regola B2B solo perché il contratto reca una partita IVA: va collegato al ruolo effettivo del destinatario del servizio.

Quando l’affiliato italiano adempie gli obblighi IVA

L’articolo 17, secondo comma, dispone che gli obblighi relativi alle prestazioni effettuate in Italia da soggetti non residenti verso soggetti passivi stabiliti in Italia sono adempiuti dai committenti. Applicato al canone di franchising, ciò porta l’affiliato italiano a essere il soggetto che adempie gli obblighi IVA, ma solo dopo avere confermato insieme: natura di servizio della componente addebitata, territorialità italiana e non residenza del franchisor.

La provenienza del franchisor resta un dato operativo da distinguere. Quando il prestatore è stabilito in un altro Stato membro UE, il terzo comma dell’articolo 17 individua il rinvio agli articoli 46 e 47 del D.L. 331/1993 per fatturazione e registrazione. Il testo fornito non dettaglia tali disposizioni: prima di impostare le registrazioni del periodo, il professionista deve quindi confrontare la posizione del prestatore e la documentazione emessa con la disciplina richiamata.

Non va estesa questa conclusione a operazioni che transitano da una stabile organizzazione italiana. Il quarto comma dell’articolo 17 esclude infatti l’applicazione del secondo e del terzo comma quando le operazioni sono rese o ricevute tramite stabili organizzazioni nel territorio dello Stato. Perciò una sede, una struttura o un riferimento italiano del franchisor non sono dati meramente anagrafici: bisogna stabilire se la prestazione oggetto del canone è resa tramite quella organizzazione.

Le componenti che possono seguire una regola territoriale diversa

L’articolo 7-quater deroga alla regola generale dell’articolo 7-ter per specifiche prestazioni: servizi relativi a beni immobili, trasporto di passeggeri, ristorazione e catering nelle ipotesi indicate, nonché locazione, noleggio e simili a breve termine di mezzi di trasporto. La presenza di un contratto di franchising non esclude da sola tali ipotesi né permette di assorbirle nel canone ordinario.

Per esempio, se il documento del franchisor comprende una prestazione riferita a un immobile, la verifica deve riguardare il collegamento della componente con l’immobile e la sua ubicazione; l’articolo 7-quater, comma 1, lettera a), collega la territorialità al fatto che l’immobile sia situato in Italia. Se invece la fattura descrive soltanto servizi di rete, assistenza o utilizzo di elementi immateriali, il dato da accertare resta la natura effettiva della prestazione, senza assimilare per analogia fattispecie diverse.

Un utile approfondimento documentale sul rapporto tra contratto, royalty e flussi della rete è disponibile nell’analisi preliminare di contratto, royalty e documenti nel franchising.

Caso tipo: una fee periodica da classificare

Scenario operativo ipotetico: una società italiana affiliata riceve dal franchisor estero un documento relativo a un canone periodico. Non si tratta di un caso reale e il risultato non è una liquidazione IVA; serve a mostrare l’ordine della decisione.

  1. Primo elemento: oggetto del canone. L’affiliato confronta la clausola contrattuale che definisce il corrispettivo, l’eventuale allegato sui servizi di rete e la descrizione riportata nel documento del franchisor. Se i tre elementi indicano che il pagamento remunera un servizio, può applicare il criterio dell’articolo 7-ter; se il documento include componenti diverse, ciascuna va separata prima di attribuire la regola territoriale.
  2. Secondo elemento: posizione dell’affiliato. La società agisce nel rapporto di affiliazione nell’esercizio della propria impresa ed è stabilita in Italia. In questa ipotesi, per la componente di servizio, ricorrono le condizioni della territorialità italiana previste dall’articolo 7-ter, comma 1, lettera a).
  3. Terzo elemento: posizione del franchisor. Il contratto e il documento fiscale mostrano che il franchisor è non residente. Se non emerge che l’operazione sia resa tramite una sua stabile organizzazione italiana, l’affiliato è il committente chiamato ad adempiere gli obblighi IVA ai sensi dell’articolo 17. Se invece la prestazione transita attraverso una stabile organizzazione italiana, questa circostanza cambia la conclusione sul meccanismo applicabile.

Il passaggio risolutivo è quindi separare “canone contrattuale” da “prestazione fiscalmente rilevante”: la stessa denominazione commerciale non sostituisce l’esame di oggetto, destinatario, territorialità e struttura coinvolta. Un allegato che attribuisca una parte del corrispettivo a un servizio riferito a un immobile può cambiare il percorso e richiede il confronto con l’articolo 7-quater.

Quando coinvolgere il commercialista nel rapporto di franchising

È opportuno coinvolgere lo studio prima della prima registrazione del canone estero, quando cambia il franchisor, quando il contratto viene rinnovato con nuove voci di addebito oppure quando il documento ricevuto non consente di ricostruire la prestazione remunerata. Alessio Ferretti STP, studio di commercialisti, svolge una verifica fiscale-contabile preliminare confrontando contratto di affiliazione, allegati economici e documenti del franchisor, per ricostruire i flussi e individuare quale trattamento debba essere approfondito prima delle registrazioni.

Per orientare il primo esame, descrivi la situazione, l’urgenza e l’elenco dei documenti disponibili: contratto e allegati, documento ricevuto dal franchisor, Paese di stabilimento indicato e periodo dell’operazione. Le modalità di trasmissione dei documenti saranno concordate dopo il contatto, per una prima valutazione senza impegno.

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